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Angela Pittari
di Angela Pittari

“I bambini di statura inferiore a 150 cm devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Così recita l’articolo 172 del Codice della Strada.
L’ attenzione sull’argomento “sicurezza in auto “oggi è ancora più alta, visto l’allarmante aumento del numero di bambini coinvolti in incidenti stradali mortali. Più della metà dei bambini non viaggia in sicurezza pur essendo sul seggiolino, o perche è montato erroneamente o perché le cinture di sicurezza non sono state allacciate in modo corretto, per non parlare dei bambini che viaggiano in braccio alla madre nel posto del passeggero, sia nei lunghi viaggi in autostrada che nei brevi tragitti in città!!!

Purtroppo, molto spesso quel che manca è la “cultura della prevenzione” sugli incidenti stradali in cui vengono coinvolti i bambini, da parte degli stessi genitori che non sono opportunamente e costantemente informati sulle normative a riguardo, spesso oggetto di modifiche ed integrazioni sia per l’adeguamento ai progressi tecnologici sia per ridurre le frequentissime trasgressioni nonostante le sanzioni previste.
Facciamo un passo indietro e riassumiamo le regole della normativa varata nel 2006 con Decreto Legge n°150 e successive modifiche fino ad arrivare alle ultime novità della recente normativa UN/ECE R129 che non sostituisce la precedente UN/ECE R44  ma si affianca ad essa prevedendo 3 fasi di sviluppo attuate gradualmente nel corso di un paio d’anni per permettere a produttori e consumatori di rinnovare i dispositivi di sicurezza e adeguarsi ai nuovi dettami. La prima fase di sviluppo è entrata in vigore nel 2013 ed ha apportato importanti novità per i bambini più piccoli ovvero per i bambini che non hanno raggiunto i 105 cm di altezza.
Cosa si sapeva:

 

 

  • I dispositivi di ritenuta (divisi in classi a seconda dell’età e del peso del bimbo) sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento dei 36 Kg di peso; in base all’età il limite è fissato al compimento dei 12 anni e al raggiungimento dei 150 cm di altezza. fino a 18 Kg si devono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono usare anche gli adattatori che devono essere omologati cioè costruiti secondo le regole precise dettate da regolamenti internazionali e successive revisioni.
  • Le etichette apposte sui dispositivi di ritenuta devono contenere tutti i dati per il corretto utilizzo in base al peso e all’altezza del bambino.

Cosa cambia con la R129:

  • I seggiolini auto sono classificati in base all’altezza e non più in base al peso (i produttori dei seggiolini devono definire la classe di appartenenza del prodotto indicando a quale fascia di altezza del bimbo è rivolto)
  • Stabilisce l’obbligo di viaggiare con il seggiolino rivolto in senso contrario di marcia fino ai 15 mesi (prima era fino a 9 kg di peso), questo perché il bambino piccolo ha una fisiologica fragilità della testa e del collo ed in caso di incidente, per il contraccolpo, sono queste le parti più esposte a danni gravi.
  • Richiede l’utilizzo del sistema “Isofix” per l’aggancio in auto, diminuendo i rischi d’installazione non corretta rispetto all’aggancio con le cinture di sicurezza del veicolo.
  • I seggiolini devono superare una prova contro l’impatto laterale (statisticamente più frequente), che non era previsto nella normativa precedente ( venivano effettuati solo i test per l’impatto frontale e posteriore). Durante i crash test, per ottenere l’omologazione, viene simulato un impatto laterale con intrusione della portiera, ciò consente di apportare modifiche adeguate ai sistemi di ritenzione per ridurre al minimo i danni al bambino.

Le nuove regole:

  • Dal 1° gennaio 2017, secondo le modifiche apportate alla “vecchia” normativa R44/04, dovranno essere utilizzati rialzi con schienale per i bambini al di sotto dei 125 cm di altezza al fine di garantire una maggiore sicurezza e protezione in quanto permettono un migliore posizionamento delle cinture sulle spalle e sul torace.
  • I rialzi senza schienale saranno consentiti solo per bambini con altezza superiore a 125 cm di altezza. Non è stato specificato ancora a quale gruppo di peso verrà applicata la nuova normativa.
  • Dall’estate 2017, entrando in vigore la seconda fase della R129-02, i seggiolini auto per bambini da 100 a 150 cm di altezza potranno o meno essere dotati del sistema ISOFIX, i genitori potranno scegliere il sistema di aggancio che preferiscono.
  • La R129-02 vieterà inoltre la vendita dei seggiolini auto senza schienale per bambini con altezza al di sotto dei 125 cm.
  • Resta invariato l’obbligo, in Italia, di seggiolini auto fino a 150 cm di altezza.

Le sanzioni per chi non rispetta le nuove disposizioni possono arrivare fino a 323 € di multa e 5 punti sulla patente.
Per ulteriori informazioni: