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Le domande dei genitori

a cura di P.Luigi Tucci

Pierluigi TucciSpesso le famiglie iscrivono i piccoli, sin dai primi mesi, a corsi di acquaticità con la presenza di un genitore.
I centri richiedono, per tale frequenza, un certificato medico per attività sportiva non agonistica e questo crea nei genitori molte perplessità. Proviamo a chiarire il problema
La nuova disciplina prevista dalla Legge 125/2013 per il rilascio della certificazione per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica sta creando, in alcuni casi, una certa confusione.


In realtà le attività svolte con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative e/o rieducative, non competitive, quale ad esempio i corsi di acquaticità, dovrebbero essere considerate attività ludico motorie e per queste non è prevista dalla normativa vigente, una certificazione obbligatoria. Leggi tutto
La certificazione per attività sportiva non agonistica con l’effettuazione di  un ECG è richiesta dalla Legge  per la partecipazione  alle  ”attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
Quindi per effetto della Legge 125/2013 la  definizione di attività sportiva non agonistica, per la quale deve essere richiesto un ECG, non sta nella tipologia di attività, ma  nel soggetto che la organizza: nel suo caso se l’attività  fosse organizzata da una società affiliata al CONI  o alle Federazioni Sportive Nazionali, sarebbe legittima la richiesta di un ECG; se la Società non fosse invece associata a Coni o alle Federazioni Sportive Nazionali, non sarebbe necessaria alcuna certificazione
È pur vero però che  un grande numero di palestre, piscine, associazioni sportive (non facenti capo alle Federazioni Nazionali Sportive), continua a richiedere, come condizione per l’iscrizione dell’utente, la presentazione del generico certificato medico.  Questa circostanza è conseguenza del fatto che palestre, piscine o associazioni sportive, quali imprese private, tendono a voler limitare i propri rischi al minimo, e ciò anche con riguardo agli incidenti che possono avvenire nei propri locali. Questi soggetti, dunque, si tutelano sottoscrivendo polizze, nelle quali è spesso previsto, affinché l’assicuratore risponda degli eventuali danni, che la palestra chieda all’utente una idonea certificazione medica.
Di conseguenza, se pure è vero che la disciplina normativa vigente non impone più l’obbligo di produrre idoneo certificato medico per poter svolgere attività sportiva ludico-amatoriale, non di meno permane in capo a palestre, piscine o associazioni la facoltà di richiederlo. Tale facoltà trova il proprio fondamento nel generale principio dell’autonomia contrattuale privata, con riferimento specifico al potere di determinare liberamente il contenuto di un contratto nei limiti imposti dalla legge. In questo caso, in particolare, non sembra che la richiesta di produrre un certificato medico – quand’anche non richiesto espressamente dalla legge – si ponga in contrasto con essa, apparendo, al contrario, strumento con il quale, come già detto, si perseguono interessi privati assolutamente legittimi.
Quindi se la società in questione avesse chiesto un certificato ludico motorio o una generica “certificazione medica”, questo può essere rilasciato dal medico curante   dopo valutazione clinica e anamnestica senza necessità di un pregresso ECG.
Se la società, cui compete la tipologia di richiesta, invece avesse richiesto  un certificato di attività sportiva non agonistica, questa può essere esaudita dal medico solo dopo che un ECG sia stato effettuato.